Art. 13.
(Ufficio per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Qualora sia deciso un programma di cooperazione allo sviluppo, nel Paese destinatario dell'intervento è istituito, presso l'ambasciata di riferimento, un ufficio per la cooperazione allo sviluppo. A tale ufficio è assegnato l'addetto alla cooperazione.
      2. Esclusivamente nei casi in cui l'intervento deciso ai sensi del comma 1 richieda un elevato livello di gestione, possono essere inviati più di un addetto alla cooperazione.
      3. Al termine del progetto l'ufficio per la cooperazione allo sviluppo è chiuso.